Accesso civico

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33 - Delibera ANAC 1309/2016
articolo 5 commi 1, 2, 3

Accesso civico a dati e documenti

1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.

3. L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.
L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:
a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
b) all'Ufficio relazioni con il pubblico;
c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;
d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.

4. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

-Art. 5 c. 1,2,3  Decreto Lgs n. 33/2013, come modificato dall’art. 6 del Decreto legislativo n. 97/2016;

- Delibera ANAC n° 1309/2016;

-"Regolamento per la disciplina e le misure organizzative per l'esercizio del diritto di accesso civico e       accesso generalizzato" https://trasparenza.comune.avezzano.aq.it/archivio19_regolamenti_0_8346.html    

ACCESSO CIVICO O ACCESSO CIVICO SEMPLICE:  il diritto di richiedere alle pubbliche amministrazioni documenti, informazioni o dati per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale  Richiestaaccessocivicosemplice.doc

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO O ACCESSO GENERALIZZATO:  il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis  Richiestaaccessocivicogeneralizzato.doc

TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO

Con Delibera G.C. 169/2016 art.6 il Segretario Generale pro tempore del Comune  è stato individuato quale soggetto titolare del potere sostitutivo, a cui il cittadino può rivolgersi decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento.  

Le richieste di intervento sostitutivo possono essere inoltrate , utilizzando il modello disponibile in allegato :

-direttamente presso l'Ufficio Protocollo -Palazzo Municipale di Piazza della Repubblica n°8, negli orari di apertura dell' Ufficio;

-a mezzo posta all'indirizzo: Comune di Avezzano Piazza Della Repubblica n° 8 67051 Avezzano AQ ;

-all'indirizzo di posta elettronica:  comune.avezzano.aq@postecert.it

https://trasparenza.comune.avezzano.aq.it/archivio5_modulistica_0_18308.html

 

 

Contenuto inserito il 28-09-2013 aggiornato al 31-07-2018
  • L'accesso civico semplice è il diritto di chiedere informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria in caso di omessa pubblicazione da parte dell'ente ed è disciplinato dall'art. 5 del d.lgs. n. 33/2013.
    Accesso civico semplice

  • L'accesso civico generalizzato (FOIA) è il diritto di chiedere informazioni ulteriori rispetto a quelle oggetto di pubblicazione obbligatoria.
    Accesso civico generalizzato

  • La tua richiesta è stata respinta?
    Richiedi il riesame

  • Registro degli accessi: elenco delle richieste di accesso documentale, di accesso civico e di accesso generalizzato con indicazione dell'oggetto, della data della richiesa e dell'esito con la data della decisione (determinazione Anac n. 1309).
    Visualizza il registro

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