Personale
Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, di cui all'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle pubblicazioni di cui al comma 1, evidenziano separatamente, i dati relativi al costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.
Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano annualmente, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, i dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi al costo complessivo del personale di cui al comma 1, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.
Blandini Guido
Contatti
Referente per le strutture
Altri dati
Estremi atto di nomina o proclamazione
Decreto del Segretario Generale n. 14 del 20/05/2022 conferimento incarico di Alta Professionalità per tre anni "Avvocatura comunale" presso la Segreteria Generale
precedenti incarichi:
Con provvedimento del Segretario Generale Prot. n. 33382 del 11/06/2021 è stato prorogato l'incarico di Alta Professionalità per lo svolgimento delle funzioni di "Avvocato dell'Ente"
Disposizione del Dirigente prot. 10899 del 01.03.2018 "Attribuzione dell'incarico relativo all'area di posizione organizzativa di "Alta Professionalità" per lo svolgimento delle funzioni di "Avvocato dell'Ente"
Prot. n. 29400/2019 incarico di alta professionalità per lo svolgimento delle funzioni di avvocato dell'Ente
Con provvedimento Prot. n. 27260 del 08/06/2020 è stato prorogato l'incarico di Alta Professionalità per lo svolgimento delle funzioni di "Avvocato dell'Ente"
Allegati

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