Atti di concessione
Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari
1. La pubblicazione di cui all'articolo 26, comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo:
a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;
b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;
c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.
2. Le informazioni di cui al comma 1 sono riportate, nell'ambito della sezione "Amministrazione trasparente" e secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola amministrazione.
Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro. Ove i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche, vengono altresì pubblicati i dati consolidati di gruppo.
3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
4. E' esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.
CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI QUATTRO FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI - ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA.
Modalità seguita per l'individuazione del beneficiario
Ai sensi dell’ art. 25 del D.P.R. 25.07.1977, n. 616, del D. L.gvo n. 267/2000 e della Legge n. 328/2000 le funzioni amministrative relative alla organizzazione ed alla erogazione dei servizi di assistenza e beneficenza sono state attribuite ai Comuni;
Questo Ente ha approvato un apposito Regolamento per la disciplina degli interventi assistenziali a sostegno del reddito dei nuclei familiari e delle singole persone, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14/2002 e parzialmente modificato con Delibera di C.C. n. 40/2006;
- che l'art. 18, del detto Regolamento ha stabilito la possibilità di concedere contributi mensili determinati nelle seguenti misure massime, nel caso di minori in affido:
Euro 310,00 mensili per affido eterofamiliare di minore,
Euro 181,00 mensili per affido parentale di minore
Per ogni minore successivo al primo, affidato alla stessa famiglia:
Euro 155,00 mensili per affido eterofamiliare,
Euro 91,00 mensili per affido parentale
Che gli importi dei predetti contributi destinati alle famiglie affidatarie di minori, con Delibera di G.C. n. 300 del 19.10.2017 sono stati aggiornati come di seguito indicato, sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo rilevate dall'ISTAT nel periodo gennaio 2002/31 agosto 2017:
Contributo mensile per affido eterofamiliare di minore: da Euro 310,00 a Euro 400,00
Contributo mensile per affido parentale di minore: da Euro 181,00 a Euro 235,00
Contributo giornaliero per affido diurno o part-time (estivo / festivo / gionaliero): da Euro 8,00 a Euro 11,00
Per ogni minore successivo al primo, affidato alla stessa famiglia
Contributo mensile per affido eterofamiliare: da Euro 155,00 a Euro 200,00
Contributo mensile per affido parentale: da Euro 91,00 a Euro 117,00
Contributo giornaliero per affido diurno o part-time: da Euro 4,00 a Euro 6,00
Importi dei vantaggi economici corrisposti
Allegati

(Pubblicato il 18/07/2019 - Aggiornato il 18/07/2019 - 224 kb - pdf)