Atti di concessione
Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari
1. La pubblicazione di cui all'articolo 26, comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo:
a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;
b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;
c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.
2. Le informazioni di cui al comma 1 sono riportate, nell'ambito della sezione "Amministrazione trasparente" e secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola amministrazione.
Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro. Ove i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche, vengono altresì pubblicati i dati consolidati di gruppo.
3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
4. E' esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.
LEGGE REGIONALE 57/2012 - PRESA D'ATTO DELLA AMMISSIONE DA PARTE DELLA REGIONE ABRUZZO DI DUE PERSONE DISABILI GRAVI AL PROGETTO DI VITA INDIPENDENTE - ANNUALITA' 2018 - IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA
Note
Annualità 2018
Modalità seguita per l'individuazione del beneficiario
Con la legge Regionalen. 57 del 21.11.2012 la Regione Abruzzo riconosce e sostiene il diritto alla vita indipendente delle persone con disabilità attraverso il finanziamento di progetti annuali di assistenza personale autogestita;
con provvedimento n. 176/3 del 28/01/2014 il Consiglio Regionale d'Abruzzo ha approvato le “Linee guida per gli interventi di vita indipendente unitamente ai test idonei alla rilevazione degli indicatori di intensità assistenziale;
ai sensi delle dette “Linee Guida”:
gli utenti che intendono presentare istanza di finanziamento predispongono e presentano un progetto individuale per la “vita indipendente” direttamente al proprio Comune di residenza entro il 31 gennaio di ciascun anno;
gli Enti d'Ambito Territoriale Sociale, entro il 31 marzo di ciascun anno, trasmettono alla competente Direzione Regionale, le richieste di finanziamento degli aventi titolo, previa valutazione positiva del progetto personalizzato redatto dall'utente e verifica dell'indice di gravità del bisogno da parte delle
Unità di Valutazione Multidisciplinare del Distretto Sanitario competente per territorio;
Importi dei vantaggi economici corrisposti
Allegati

(Pubblicato il 02/07/2019 - Aggiornato il 02/07/2019 - 189 kb - pdf)