Provvedimenti
Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).
CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2014 PER L'IMMOBILE DEMANIALE SEDE DEGLI UFFICI DEL TRIBUNALE ED ORDINE DEGLI AVVOCATI. IMPEGNO DI SPESA
Spesa relativa al canone di locazione per l'anno 2014 per l' immobile di proprietà dell’Agenzia del Demanio sede degli uffici del Tribunale di Avezzano e Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.
Estremi documenti principali
provvediemnto di liquidazione n. 333 del 28/10/2014

