Provvedimenti
Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).
IMPEGNO DI SPESA PER CANONE DI LOCAZIOEN IMMOBILE SEDE DEGLI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE E PROCURA DELLA REPUBBLICA ANNO 2014
sPESA relativa al canone di locazione per l'anno 2014 per l' immobile di proprietà dell’Agenzia del Demanio adibito a sede degli uffici del "Giudice di Pace" e “Procura della Repubblica, come da modelli di pagamento F24 predeterminati trasmessi dalla Agenzia del Demanio in allegato alle richieste acquisite al protocollo del Comune al n. 0049191/13 del 31/12/2013 e n. 0049192/13 del 31/12/2013.
Estremi documenti principali
PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIOEN N. 49 DEL 13/02/2014.

