Provvedimenti
Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).
DETERMINA A CONTRARRE: PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI “POTATURE ALBERATURE SU MARCIAPIEDI DELLA DURATA DI ANNI UNO (2023-2024)” - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS.50/2016 MODIFICATO DALL’ DELL’ART.1 COMMA.2 LETT. A) DELLA LEGGE 120 DEL 11/09/2020 E VIGENTE L’ART. 50 DEL D. LGS N. 36 DEL 31/03/2023, ALLA SOC. COOP. LA QUERCIA, DI MAGLIANO DEI MARSI, VIA CICOLANA N° 122 C.F./ P.IVA 01440970661 – CIG: 9847853162
Allegati

(Pubblicato il 31/05/2023 - Aggiornato il 31/05/2023 - 274 kb - generica)

(Pubblicato il 31/05/2023 - Aggiornato il 31/05/2023 - 181 kb - generica)