Provvedimenti
Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).
AREE PEEP (L. 167/1962) — LEGGE 23 DICEMBRE 1998 N. 448 — . IMMOBILE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ- ART 31, COMMA 49 BIS DELLA L. 448/98, AD OPERA DELL’ART 25- UNDECIES DELLA LEGGE N.136/2018. CONGUAGLIO AI SENSI DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 182 DEL 20/04/2001 . CIARROCCA RICCARDO FG 13 P.LLA 304 SUB N. 54 E SUB N.71
Allegati

