Provvedimenti
Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).
08.01.(RGAL 13/2022) DISPOSIZIONE SINDACALE PROT. N. 8390/2022. RECLAMO EX ART. 18 R.D. N. 267/1942 PROPOSTO DA G.G. DINANZI ALLA CORTE D’APPELLO DELL’AQUILA, SEZIONE FALLIMENTARE, AVVERSO LA SENTENZA DI FALLIMENTO N. 11/2021 DEL TRIBUNALE DI AVEZZANO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
Allegati

(Pubblicato il 11/03/2022 - Aggiornato il 11/03/2022 - 260 kb - pdf)

(Pubblicato il 11/03/2022 - Aggiornato il 11/03/2022 - 179 kb - generica)