Provvedimenti
Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).
ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI N. 1 UNITÀ DI PERSONALE CAT. D CON PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO ESPERTO IN GESTIONE, RENDICONTAZIONE E CONTROLLO A SEGUITO DI CONCORSO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO A TEMPO DETERMINATO DI 2.800 UNITÀ DI PERSONALE NON DIRIGENZIALE CAT. D EX ART. 1, COMMA 179, DELLA LEGGE 178/2000 (LEGGE DI BILANCIO 2021) - (G.U. N. 27 DEL 06/04/2021 – MODIFICATO CON PROVVEDIMENTO PUBBLICATO IN G.U. N. 46 DEL 11/06/2021).
Allegati

(Pubblicato il 27/10/2021 - Aggiornato il 27/10/2021 - 221 kb - generica)

(Pubblicato il 27/10/2021 - Aggiornato il 27/10/2021 - 181 kb - generica)