Provvedimenti
Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).
(RGAL 146/2018) ADEMPIMENTI CONSEQUENZIALI ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 62 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON POTERI DI GIUNTA COMUNALE APPROVATA CON VERBALE N. 53 DEL 02.07.2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
Note
DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1165 DEL 13.12.2020
Allegati

(Pubblicato il 31/12/2020 - Aggiornato il 31/12/2020 - 165 kb - pdf)