Provvedimenti
Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).
CANONE DI LOCAZIONE DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015 PER GLI IMMOBILE DI PROPRIETA' DELL'AGENZIA DEL DEMANIO SEDE DEGLI UFFICI DEL TRIBUNALE-GIUDICE DI PACE E PROCURA DELLA REPUBBLICA
SPESA RELATIVA AL CANONE DI LOCAZIONE DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015, COMPRENSIVA DI CONGUAGLIO ISTAT PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLO STATO SITI IN VIA CORRADINI AI NR. CIVICI 144-148-150 SEDE DEGLI UFFICI DEL TRIBUNALE GIUDICE DI PACE E PROCURA DELLA REPUBBLICA
Estremi documenti principali
PROVVEDIMENTI DI LIQUIDAZIONE N. 56-57 E 58 DEL 12/03/2015;

