Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Edilizia convenzionata: AREE PEEP. TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO PROPRIETA’ - RIMOZIONE DEI VINCOLI SUL PREZZO DI CESSIONE (AFFRANCAZIONE) / CANONE DI LOCAZIONE.

Responsabile di procedimento: Santomaggio Fernando
Responsabile sostitutivo: De Alfieri Manuela

Uffici responsabili

URBANISTICA

Descrizione

Edilizia convenzionata,  vincoli alla circolazione e alla commerciabilità del bene:
- Impossibilità di vendere o affittare l’abitazione per un periodo di 5 anni;
- Prezzo di rivendita limitato denominato “prezzo massimo di cessione” (edilizia convenzionata prezzo imposto dalla legge);
- Affittare a “prezzi calmierati” e soltanto in alcuni casi previsti espressamente.
L’ edilizia convenzionata prevede due formule principali:
-si ha piena proprietà dell’immobile (terreno in proprietà);
-si ha la concessione sul terreno in diritto di superficie 
Per un periodo lunghissimo, stabilito nelle singole convenzioni, il prezzo di rivendita dell’immobile dovrà essere fisso ed ancorato ad un prezzo massimo di cessione, indipendentemente dal valore di mercato o valore commerciale. Affrancazione significato :Lo Stato ed i Comuni intervengono per procedere alla affrancazione del prezzo, ossia alla rimozione dei vincoli edilizia convenzionata.

- la Legge 23 dicembre 1998, n. 448, così come modificata dalla  Legge 106/201l e dalla legge 14/ 2012, all’ art. 31, commi da 45 a 50,  prevede che i Comuni possono cedere in proprietà le aree già concesse in diritto di superficie comprese nei piani approvati a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167, nonché rimuovere i vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione e del canone massimo di locazione delle singole unità abitative e loro contenuti nelle convenzioni di cui all'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con convenzione in forma pubblica soggetta a trascrizione per un corrispettivo determinato dal Comune; 

- con delibera di Consiglio Comunale n. 182 del 20/04/2001 recante ad oggetto: “Conguagli per i lotti edificabili dell'ex PEEP località Pulcina ceduti in diritto di superficie o proprietà con convenzioni”, sono state predisposte le schede tecniche conoscitive riferite a ciascun Lotto concesso in diritto di superficie o in diritto di proprietà con i relativi importi corrisposti a seguito della stipula della concessione stessa e dei conguagli ancora da versare;

- con delibera di Consiglio Comunale n.123 del 30/11/2011 recante ad oggetto: “Avviso per la trasformazione del diritto dì superficie in diritto di proprietà per i lotti di terreno ex zona 167" sono stati fissati i criteri e le procedure per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà delle aree P.E.E.P. in attuazione della L. n. 448/98;
   
- con delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 31/03/2017, il Comune di Avezzano, nell'intento di dare attuazione a quanto previsto dalla normativa anzi citata, ed in relazione alle deliberazioni 123/2011 e 182/2001, ha approvato lo schema tipo delle convenzioni modificative ex art 31, commi 48,  49 bis e ter, della L. n. 448/1998 ed ha fissato i criteri per la determinazione del corrispettivo necessario alla stipula delle stesse.

I criteri per la rimozione del vincolo sul prezzo massimo di cessione/locazione sono stati disciplinati dall'Ente Comunale con Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 123 del 30.11.2011 e n. 18 del 31.03.2017. Quest'ultima in particolare ha stabilito i criteri di riduzione di cui al comma 49 bis dell'art. 31 della L.448/1998.

Tuttavia l'entrata in vigore del D.L. del 23.10.2018, n. 119, (disposizioni urgenti in materia fiscale finanziaria), ha modificato il comma 49 bis dell'art. 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. In particolare il comma così come novellato, rimanda ad un decreto attuativo, ad aggi ancora non emanato, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede in sede di conferenza unificata, che dovrà stabilire i criteri e le modalità per il calcolo dell'affrancazione del vincolo
 

Chi contattare

Personale da contattare: Fracassi Marco Vincenzo
Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no

Costi per l'utenza

I criteri per la rimozione del vincolo sul prezzo massimo di cessione/locazione sono stati disciplinati dall'Ente Comunale con Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 123 del 30.11.2011 e n. 18 del 31.03.2017. Quest'ultima in particolare ha stabilito i criteri di riduzione di cui al comma 49 bis dell'art. 31 della L.448/1998.

I costi vengono calcolati dall'Ufficio Patrimonio a seguito di istruttoria della pratica tenendo conto del lotto di riferimento e dei millesimi di proprietà.

In caso di accettazione del corrispettivo, come determinato dall'Ufficio, il pagamento dovrà avvenire entro trenta giorni  mediante versamento alla Tesoreria comunale presso la Banca "Monte Paschi di Siena", con le seguenti modalità e causali:

- IMPORTO; causale: "CAP. 450399702 - L. 167/62 --Conguaglio di cui alla delibera di c.c. 182/2001".

- IMPORTO; causale: “CAP. 450399702 - L. 167/62 Trasformazione del diritto di superficie in proprietà”;

- IMPORTO; causale: "CAP. 450399702 - L. 167/62 — rimozione del vincolo sul prezzo massimo di cessione/locazione D.L. del 23.10.2018, n. 119

La Delibera del C.C. n. 18/2017 prevede al punto 7:

"gli importi dovuti all'Ente comunale per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà, nonché quelli eventualmente derivanti per la rimozione dei vincoli (sia di legge che pattizi,), ovvero quelli eventualmente dovuti per i conguagli fissati dalla delibera di Consiglio Comunale n. 182/2001, potranno, su specifica richiesta del cittadino, essere corrisposti in misura pari ad 1/4 dell'ammontare totale al momento della sottoscrizione della nuova convenzione, mentre il versamento delle successive tre rate dovrà rispettivamente avvenire entro dodici, ventiquattro e trentasei mesi dalla data di stipula della stessa convenzione, con l'aggiunta degli interessi legali maturati. Tale modalità di rateizzazione potrà avvenire anche nel caso della sola corresponsione dei conguagli fissati dalla delibera di Consiglio Comunale n. 182/2001. A garanzia del versamento delle successive rate, dovrà essere stipulata una fidejussione bancaria/polizza assicurativa a favore del Comune di Avezzano".

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: non previsto

Allegati

File con estensione pdf modello istanza per trasformazione del diritto di superficie in proprietà e/o rimozione vincoli prezzo alienazione: modello istanza peep.pdf
(Pubblicato il 08/05/2019 - Aggiornato il 08/05/2019 - 200 kb - pdf)
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