Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Svincolo polizza Fidejussoria

Responsabile di procedimento: Mariani Mauro
Responsabile sostitutivo: De Alfieri Manuela

Uffici responsabili

URBANISTICA

Descrizione

I principi che regolano il funzionamento della polizza fidejussoria sono:

Il contratto di specie non ha natura aleatoria sicché la "vita e la cessazione" della fidejussione assicurativa vanno individuate in particolari regole di funzionamento quali:

  • il regime di prescrizione è ordinario cioè decennale (art. 2946) - tanto per quanto riguarda gli obblighi del garante verso il beneficiario, sia per quanto concerne i diritti del garante stesso nei confronti del contraente - quindi non annuale come nei contratti assicurativi;
  • la non applicabilità dell'art. 1901 c.c. (mancato pagamento del premio).

Trattandosi di contratto di natura fidejussoria, in caso di escussione della garanzia, l'acclarata morosità del contraente in ordine al mancato pagamento dei premi, non è opponibile al beneficiario;

  • la non assoggettabilità al regime di disdetta o di recesso, tant'è che, salvo patti contrari fra le parti (beneficiario e garante), la garanzia cesserà solo per volontà del beneficiario che libererà la compagnia garante, decretando lo svincolo della garanzia in ragione del venir meno dell'obbligazione principale laddove, cioè, gli impegni in capo al contraente sono stati onorati.

Rapporti del garante con il beneficiario

1) Svincolo

Cosa si intende per svincolo della garanzia?

Si intende l'atto, deliberato dal beneficiario (se ente pubblico a mezzo di idoneo provvedimento), attestante la liberazione della garanzia in quanto l'obbligato principale ha onorato i suoi impegni nei confronti del beneficiario stesso determinando la cessazione dell'obbligazione principale.

Dunque, essendo il contratto in questione di natura fidejussoria, esso cesserà solo a seguito di svincolo da parte del beneficiario che libererà il garante da ogni impegno sottoscritto con la garanzia medesima permettendogli di annullare il contatto.

Ma come si concretizza lo svincolo?

Di norma la liberazione della polizza fidejussoria avviene tramite l'inoltro al garante della dichiarazione liberatoria (lettera raccomandata) che faccia riferimento al numero di repertorio della garanzia e all'oggetto dell'obbligazione principale assolta.

Peraltro, in altri casi, è invalso l'uso da parte del beneficiario di restituire, in segno di liberazione, la copia della garanzia di sua spettanza al garante previa annotazione e data di svincolo. Cosa si intende, invece, per annullamento/storno della polizza fidejussoria? Si intende la risoluzione, da parte del garante, della garanzia a seguito del pervenimento di regolare svincolo.

2) Escussione

L'escussione rappresenta l'azione esperita dal beneficiario che, attraverso l'intimazione al pagamento, determina l'incameramento della garanzia - in toto o in parte - allorché il contraente non ha onorato le sue obbligazioni nei confronti del beneficiario.

Quali sono le formule più ricorrenti di escussione?

 

L'escussione "a semplice richiesta scritta"

formula che ricorre, nel caso della garanzie rilasciate in favore di enti pubblici (che hanno necessità, nell'interesse della collettività, ad addivenire al ristoro del danno patito nel più breve tempo possibile), con la dizione "pagamento entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta e con rinuncia, da parte del garante, ad avvalersi del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 c.c. e con rinuncia ad avvalersi dei termini di cui all'art. 1957 c.c."

Chi contattare

Personale da contattare: Sammarone Agostino
Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no

Monitoraggio tempi procedimentali

AnnoNumero procedimenti conclusiGiorni medi conclusionePercentuale procedimenti conclusi
201797 giorni100%

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: 1
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