
Modulistica per il procedimento
Monitoraggio tempi procedimentali
Anno | Numero procedimenti conclusi | Giorni medi conclusione | Percentuale procedimenti conclusi |
---|---|---|---|
2017 | 70 | 3 | 100% |
Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.
Procedimento di istruttoria attestante che l'alloggio rientra nei parametri di cui all'art. 49 del R.E. e D.M. Sanità 05/07/75
Cos'è l'idoneità alloggiativa
Il certificato di idoneità abitativa attesta l'abitabilità dell'alloggio in cui vive la/il cittadina/o straniera/o, ovvero certifica che l'alloggio stesso rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
A cosa serve l'idoneità alloggiativa
L'attestazione d'idoneità alloggiativa serve per ottenere:
il contratto di soggiorno con il datore di lavoro
il ricongiungimento familiare o la coesione familiare con persone maggiori di 14 anni
la carta di soggiorno per la moglie/il marito o per i figli di età compresa tra i 14 e 18 anni
il nulla_osta all'arrivo di un lavoratore straniero dall'estero quando esce il decreto flussi
Non è invece necessario produrre il certificato di idoneità abitativa nei casi di coesione con cittadino/a italiano/a, ricongiungimento familiare/coesione con minore straniero di età inferiore a 14 anni e nelle richieste individuali di carta di soggiorno.
Come e dove si fà l'idoneità alloggiativa
L'idoneità alloggiativa è dimostrabile attraverso un certificato rilasciato dall'Uffico Tecnico del Comune di residenza.
Come fare in agenzia per l'idoneità alloggiativa
Documenti da portare in agenzia per la compilazione e presentazione della domanda di certificazione d'identità alloggiativa:
Copia di documento d'identità valido (Passaporto,Carta D'identità);
Copia Certificato ASL;
Versamento per diritti di segreteria di € 15,00;
Planimetria dell'abitazione con indicate le superfici dei singoli locali e la destinazione d'uso degli stessi con indicate le altezze
Marca da bollo di 16,00 euro per il rilascio della certificazione d'idoneità alloggiativa e una da applicare sull'istanza.
TABELLA IDONEITA' ABITATIVE ALLOGGI COME DA: CIRCOLARE del MINISTERO dell'INTERNO n° 7170 del 18-11-2009 (ai sensi del D.M. 5 luglio 1975)
Superficie per abitante |
Composizione dei locali |
1 abitante - 14 mq 2 abitanti - 28 mq 3 abitanti - 42 mq 4 abitanti - 56 mq
per ogni abitante successivo +10 mq |
Stanza da letto per 1 persona - 9 mq
Stanza da letto per2 persone - 14 mq
+ una stanza soggiorno di 14
|
Per gli alloggi mono-stanza
1 persona - 28 mq (comprensivi del bagno)
2 persone - 38 mq (comprensivi del bagno)
|
Altezze minime
Gli alloggi dovranno avere una altezza minima 2,70 derogabili a 2,55 m per i comuni montabni
|
Anno | Numero procedimenti conclusi | Giorni medi conclusione | Percentuale procedimenti conclusi |
---|---|---|---|
2017 | 70 | 3 | 100% |