SI SINTETIZZA IL QUADRO NORMATIVO COMPLESSIVO IMU + ALIQUOTE IRPEF 2023
Aliquote IMU 2023.
sono state approvate con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 del 30/12/2022. Nulla risulta variato rispetto alle disposizioni vigenti nel 2022; in particolare si ricorda:
Aliquota abitazione principale per le abitazioni di categoria A1, A8 e A9: 3,5 per mille;
Detrazione abitazione principale per le abitazioni di categoria A1, A8 e A9: € 200,00;
Aliquota ordinaria:
11,1 per mille, da applicare per tutti gli altri fabbricati e aree edificabili.
Scadenze pagamenti
l'imposta può esser versata (rif. art. 1, comma 762, L. 160/2019):
50% in acconto entro il 16 giugno di ciascun anno
50% a saldo entro il 16 dicembre
E' possibile il versamento in unica soluzione entro la data di scadenza dell'acconto (16 giugno).
(NB: le scadenze sono automaticamente spostate al primo giorno feriale successivo se il temine capita di giorno festivo)
RIDUZIONI E/O ESENZIONI IMU
In tema di esenzioni/riduzioni, si riportano di seguito le prime due novità 2023:
Esenzione IMU 2023 per gli immobili occupati abusivamente e quindi non utilizzabili né disponibili.
Sono esentati dal pagamento i proprietari di immobili non utilizzabili né disponibili occupati abusivamente e per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il beneficio spetta solamente se viene presentata relativa dichiarazione IMU 2023 con allegata idonea documentazione.
Riduzione IMU residenti all’estero.
Per i pensionati residenti all’estero con pensione maturata in convenzione internazionale con l'Italia, per l’anno 2022, l’imposta era ridotta del 62,5%. Dal 2023 la riduzione torna ad essere (come era per il 2020 e 2021) del 50%. In tali casi è indispensabile la presentazione della relativa dichiarazione IMU.
Esenzione Abitazione principale: si estende alle relative pertinenze (catastalmente di categoria C2, C6 e C7) ma nella misura massima di una per ciascuna categoria. Essa è altresì estesa al coniuge «a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio», mentre sono escluse le abitazioni di lusso (classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9).
In tali casi è indispensabile la presentazione della relativa dichiarazione IMU.
Per “ABITAZIONE PRINCIPALE” si intende quella in cui il proprietario dimora abitualmente e risiede anagraficamente (v. C. Cost. n. 209/2022). L’ufficio tributi, a termini di Regolamento comunale, si riserva la disamina caso per caso della persistenza, ai fini dell’esenzione IMU, della situazione di fatto di “abitualità della dimora” nel luogo indicato in anagrafe come di residenza, tenendo conto di diversi elementi acquisibili d’ufficio o a iniziativa del richiedente, come ad esempio la congruità di consumi di utenze (luce, gas e acqua in particolare).
Riduzione IMU per immobili locati a canone concordato:
Si conferma la disposizione normativa nazionale che prevede la riduzione del 25%. Indispensabile per il contribuente presentare la relativa dichiarazione IMU.
Riduzione IMU su immobili concessi in comodato gratuito:
Fatta eccezione per le abitazioni di lusso (Cat, A1, A8 e A9), è prevista la riduzione del 50% per immobili concessi in comodato (uso) gratuito a parenti in linea retta di primo grado (padre e figlio e viceversa).
Per usufruire di tale agevolazione, la normativa prevede il rispetto di alcune condizioni:
- il comodante (proprietario) deve risiedere anagraficamente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato;
- il comodante (proprietario) deve possedere un solo immobile in tutto il territorio nazionale, oppure due immobili nello stesso comune di cui uno costituisce l’abitazione principale;
- l'immobile (o i due immobili) deve essere presente nello stesso comune dove si ha la residenza e la dimora abituale;
- la riduzione spetta solamente in presenza di un contratto di comodato gratuito regolarmente registrato.
Il soggetto passivo deve attestare il possesso dei suddetti requisiti presentando dichiarazione/autocertificazione presso i nostri uffici (entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo). L’agevolazione si estende anche alle relative pertinenze se incluse nella locazione e/o comodato (catastalmente di categoria C2, C6 e C7), nella misura massima di una per ciascuna categoria.
Riduzione IMU immobili inagibili e/o di interesse storico.
la rendita catastale, e di conseguenza la relativa imposta dovuta, può essere ridotta del 50%, per gli immobili inagibili e/o di interesse storico. Anche per tale circostanza il contribuente deve presentare la relativa dichiarazione IMU. In tal senso si ricorda che per fabbricato inagibili si intende lo stato di fatiscenza dell’immobile per il cui ripristino necessita di manutenzioni straordinarie; il semplice distacco delle utenze non costituisce presupposto per beneficiare della riduzione; per gli immobili di interesse storico, invece bisogna allegare idoneo documento rilasciato dal ministero dei beni culturali che attesti tale stato.
Esenzione IMU terreni agricoli.
nel territorio del comune di Avezzano, per i terreni agricoli NON UTILIZZATI A SCOPO EDIFICATORIO, non è dovuta l’imposta in applicazione dell’art. 1 comma 758, lett. d, L. 160/2019. Detti terreni, infatti, sono esenti dall'imposta poiché ricadenti in "area montana" delimitata ai sensi dell'art. 15 della L. 984/1977.
Esenzione IMU beni merce.
L’art. 1, comma 751, della L. 160/2019 stabilisce che: “Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 1 per mille…”. La mancata conferma di tale aliquota implica che, a partire dal 2022, l’imposta non è più dovuta.
In ogni caso si ricorda che è opportuno e assolutamente raccomandabile presentare la relativa dichiarazione IMU con i dati delle unità immobiliari classificate come beni merce. Ciò per evitare spiacevoli complicazioni burocratiche e sfoghi contenziosi della conseguente attività di accertamento, che l’ufficio tributi si troverebbe obbligato a svolgere, non avendo alcun altro modo di conoscere con esattezza gli immobili con tale caratteristica. Infatti, nell’incertezza normativa, il Comune è legittimato a non riconoscere l’esenzione appellandosi al fatto che la condizione di bene merce non è un dato conoscibile all’Ente per verificare il corretto assolvimento dell’imposta da parte del contribuente.
Valori aree edificabili ai fini IMU.
A partire dall’anno d’imposta 2022 l’amministrazione comunale ha deliberato NUOVI VALORI/MQ. Con l’introduzione dell’IMU nel 2012, allo scopo di facilitare il calcolo del valore imponibile da utilizzare per determinare l’imposta dovuta (calcolata con l’aliquota ordinaria) per le aree edificabili, erano stati deliberati dei valori/mq (deliberazione di C.C. n. 68 del 31/10/2012) in base alla destinazione urbanistica. Dal 2022 tali valori sono stati oggetto di revisione: l’Ente, con la collaborazione dell’OMI (Osservatorio Mercato Immobiliare), ha rideterminato i valori, che sono stati proposti con il relativo verbale del 10/09/2021, e infine li ha approvati, previa riduzione del 15%, con la deliberazione di C.C. n. 82 del 29/12/2021.
Tra i valori approvati vi è quello relativo alle aree di destinazione agricola utilizzate a scopo edificatorio, che è stato quantificato in € 5/mq. in qualsiasi zona.
Nei link appresso riportati, possono essere visualizzati sia i nuovi valori risultanti dalla menzionata delibera ed efficaci dal 01/01/2022, sia quelli in vigore tra il 2012 e il 2021.
Valori medi aree dal 2022
Valori medi aree fino al 2021
Altre informazioni in tema di IMU.
In caso di RAVVEDIMENTO le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta dovuta barrando, sul modulo F24, la casella relativa al ravvedimento (ravv.).
Per il calcolo dell’imposta dovuta e l'eventuale stampa completa del relativo modello F24, si suggerisce anche l’ausilio del web; infatti ci sono numerosi siti internet (es. www.amministrazionicomunali.it) che rendono molto semplice e veloce l’operazione.
Gli F24 vanno compilati utilizzando i seguenti codici F24 (gli stessi della vecchia IMU):
3912 per tutte le abitazioni principali di categoria A1, A8 e A9;
3916 per i pagamenti relativi alla voce “aree edificabili”;
3918 per i pagamenti relativi alle voci “altri fabbricati” (esclusi quelli categoria D).
Inoltre va evidenziato che per gli immobili di categoria catastale “D” una quota, calcolata con l’aliquota del 7,6 per mille, va alle casse dello Stato, mentre la restante quota va alle casse del Comune. Anche tali versamenti dovranno essere eseguiti mediante modello F24 utilizzando i seguenti codici:
3925 quota per immobili di categoria D destinata allo Stato;
3930 quota per immobili di categoria D destinata al Comune.
N.B.: i codici F24 per il pagamento della NUOVA IMU sono uguali per tutto il territorio nazionale. Però nella compilazione dell’F24 dovrà essere indicato anche il “codice catastale” di riferimento del comune, che ovviamente cambia a seconda di dove è ubicato l’immobile oggetto del versamento.
Per quanto riguarda il Comune di AVEZZANO il codice catastale è A515.
VERSAMENTI TASI:
la TASI (tassa servizi indivisibili), nata parallelamente all’IMU nel 2014, è stata soppressa nel 2019. I pagamenti TASI avvenivano attraverso i codici 3961 per “altri fabbricati” e 3960 per le “aree edificabili”. Nonostante la soppressione della tassa (la cui aliquota è ora di fatto sommata all’IMU), l’ufficio tributi riscontra ancora pagamenti relativi agli anni 2020, 2021, 2022 a titolo di TASI, che vengono convertiti d’ufficio in IMU con procedura che tuttavia può dare luogo ad errori e lungaggini, quando non a duplicazione di pagamenti.
Si invitano pertanto i contribuenti a non eseguire più versamenti F24 con i citati codici TASI.
Infine, relativamente all’addizionale comunale IRPEF, con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 30/12/2022 è stata confermata l’aliquota dell’8 per mille e la soglia di esenzione per i redditi imponibili complessivi inferiori ad € 10.000,00; si precisa che tale soglia non ha valore di franchigia sicché, in caso di suo superamento, l’addizionale è dovuta ed è calcolata sul reddito complessivo (art. 1, comma 11, D.L. 138/2011).