Tipologie di procedimento
Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.
bilancio consolidato
Uffici responsabili
SETTORE 2°- RAGIONERIA GENERALE, FINANZE, PARTECIPATE, C.E.D.Descrizione
Il procedimento “Bilancio consolidato” riguarda tutte le operazioni necessarie alla redazione ed approvazione del Bilancio consolidato obbligatorio per gli Enti locali dal 1° gennaio 2015. Si basa sul principio che la Pubblica amministrazione deve riflettere la situazione patrimoniale-finanziaria e le sue variazioni di un’unica entità economica composta da una pluralità di soggetti giuridici, cioè i componenti del “gruppo”.
Si inserisce nell'ambito della più recente normativa nazionale in tema di contabilità della Pubblica amministrazione del Decreto legislativo n. 118 del 2011 il quale risponde alle linee guida europee, ma altresì, al principio costituzionale in materia di bilanci pubblici ed omogeneità territoriale (articolo 119 della Carta costituzionale)
Le operazioni di consolidamento che costituiscono il Procediemnto vengono eseguite con riferimento alla data di fine esercizio in base all'anno solare. Esse sono le seguenti:
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Operazioni preliminari di definizione dell'AREA di CONSOLIDAMENTO
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Analisi delle singole poste di Bilancio del Comune e dei soggetti partecipati dal Comune
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Aggregazione delle voci dei Bilanci dei componenti il Gruppo
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Elisione dei attività scaturenti da rapporti (operazioni infragruppo) che riguardano, quindi, partite contabili reciproche tra i soggetti del Consolidamento.
Come “modello” per il Bilancio consolidato viene utilizzato quello previsto dal Principio applicato n.4 della Normativa sulla “Armonizzazione conrabile nazionale” combinatamente con gli schemi contemplati dalla Normativa civilistica ex artt.2424 e 2425 (Cod. Civ.) secondo i Criteri di redazione previsti per il Documento consolidato dal DPCM del 28/12/2011.
All'uopo vengono aggregate tra loro le Voci e rispetiivi valori del Bilancio del Comune e di quello dei componenti del Gruppo di consolidamento in base al “Principio applicato n.4” sulla redazione del Bilancio consolidato e l'Armonizzazione contabile della Riforma ex D.Lgs.n.118/2011.