Articolazione degli uffici
Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
b) all'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
d) all'elenco dei numeri di telefono nonchè delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
1° REPARTO - infortunistica stradale
Rappresenta il reparto con il compito di svolgere in via prioritaria e continuativa le funzioni di "pronto intervento", nonchè quelle indicate nell'art. 11 del codice della strada, assicurando sul territorio possibilmente anche ogni forma di pronto intervento infortunistico. Le pattuglie sapranno essere organizzate per rispondere alle esigenze della mobilità cittadina, prevenedo tutti i pericoli o intralci per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguerdata la sicurezza stradale, Al responsabile del 7à reparto spetta, altresì, l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56, secondo il sistema di riordino delle funzioni che facevano capo agli enti di area vasta.
Controllo aree di sosta a pagamento